Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «2. Per le azioni civili, comprese quelle di nullità e di risarcimento del danno, e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge, nonché degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello competenti per territorio secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

      2. È fatta salva la competenza dei giudici presso cui sono pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, cause aventi per oggetto le materie di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo vigente prima della medesima data di entrata in vigore.